Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998", e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, "in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul'obbligazione tributaria".
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 5728 dello scorso 9 marzo con cui ha rigettato il motivo di ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, dando in tal modo seguito all'orientamento tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 13378/2016.