In caso di cessioni intracomunitarie l'omessa o sbagliata indicazione del codice identificativo del cessionario non esclude la non imponibilità.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1140 dello scorso 18 gennaio con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva denunciato la sentenza di appello, colpevole a suo dire di aver ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato (con cui era stata recuperata a tassazione l’Iva non esposta in relazione a cessioni intracomunitarie) sul presupposto dell’effettività delle operazioni commerciali, pur difettando l'indicazione in fattura del numero di identificazione attribuito alle società cessionarie estere, da ritenersi, secondo l’Agenzia condizione essenziale ai sensi dell'articolo 41 d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993.