Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria ribadisca e riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 7369 del 22/3/2017), atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30394 del 19 dicembre scorso con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate rinviando la controversia ad altra sezione della Ctr Campania.