Il credito d'imposta concesso, al fine di incentivare il commercio, dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è accordato. Poiché esso è riconosciuto a titolo di agevolazione fiscale, l’indicazione ha valore di atto negoziale la cui mancanza determina l'irretrattabilità della dichiarazione, alla quale, pertanto, è inapplicabile il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 610 dello scorso 12 gennaio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.