La notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto; ne consegue che l’inesistenza o l’invalidità della notificazione non determinano in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull’ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza.
Infatti la sanatoria della notifica non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell'avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 30563 del 20 dicembre con cui ha accolto il ricorso di una srl cassando con rinvio una sentenza della Ctr Lazio che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento con cui era stata recuperata una sopravvenienza attiva erroneamente tassata in maniera rateizzata.