In tema di omesso versamento di ritenute certificate, non è sufficiente la presentazione telematica del modello 770 a inchiodare l’imprenditore alla responsabilità penale per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e dei contributi.
Del resto la certificazione delle ritenute è regolata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, comma 6 ter, ed ha la funzione di attestare l'importo delle somme corrisposte dal sostituto di imposta e delle ritenute da lui operate. La dichiarazione mod. 770 è invece disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, comma 1 e segg., ed è destinata ad informare l'Agenzia delle entrate delle somme corrisposte ai sostituiti, delle ritenute operate sulle stesse e del loro versamento all'erario.
Di conseguenza sarebbe impossibile desumere, dai dati riportati nel modello 770, il concreto rilascio, ad uno o più sostituiti di imposta, del relativo certificato.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1439 del 15 gennaio con cui ha accolto il ricorso di un imprenditore che aveva denunciato la violazione dell’art. 10-bis del d. lgs. 74/2000 in quanto era stato condannato in mancanza delle prove in ordine al rilascio delle certificazioni ai sostituiti (aspetto non surrogabile dalle schede dati contenute nel modello 770) oltre che contraddittoria motivazione con riguardo alla testimonianza del funzionario dell’Agenzia delle entrate.