Nel caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro è determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento e non anche passività e oneri che, pur gravanti sul conferente e assunti dalla società concessionaria, non possano dirsi collegati all'oggetto medesimo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 475 dell’11 gennaio con cui ha accolto la doglianza dell’Agenzia delle entrate.