In tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contribuente della relativa istanza determina, a norma degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, la sospensione di novanta giorni del termine di decadenza per l'impugnazione oltre che dell'atto impositivo anche del provvedimento sanzionatorio, pur se adottato e notificato con atto separato rispetto all'avviso di accertamento, ove, trattandosi di una violazione sostanziale, la condotta risulti strumentale all'inadempimento dell'obbligazione tributaria: ciò in virtù del nesso di pregiudizialità necessaria tra accertamento della debenza d’imposta e violazione tributaria (ove la condotta risulti strumentale all'inadempimento della obbligazione tributaria, integrando una violazione c.d. sostanziale).
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 324 del 10 gennaio con cui ha accolto il ricorso di una società.