L'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 147/15, norma espressamente qualificata di interpretazione autentica, quindi applicabile retroattivamente, ha stabilito che la disposizione di cui all'articolo 110, comma 7, Dpr. n. 917/86, relativa alla determinazione secondo il valore normale dei prezzi di trasferimento tra imprese infragruppo internazionali controllanti o controllate non si applica ai rapporti tra imprese "infragruppo" aventi sede nel territorio nazionale, alle quali pertanto deve essere applicato il criterio generale di determinazione del valore dei beni o servizi in base al corrispettivo pattuito». La motivazione del giudice di primo grado è conforme alla normativa, nella parte in cui ha escluso che il fisco possa estendere alle transazioni tra imprese residenti nel territorio dello Stato, la disciplina sul valore normale dei beni ceduti o servizi prestati stabilita per le transazioni internazionali infragruppo. Al di fuori dell'ipotesi dei prezzi di trasferimento internazionali, l'articolo 9 del Dpr. citato consente di determinare «i componenti reddituali secondo il criterio del valore normale, anziché del corrispettivo, quando essi sono espressi in natura o quando manca del tutto l'indicazione di un corrispettivo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26646 del 10 novembre con cui ha rigettato lo specifico motivo di ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.