L’art. 2700 cod.civ. attribuisce efficacia alla circostanza che determinate dichiarazioni siano state effettivamente rese davanti al notaio rogante che ne attesta la ricezione, ma non estende la valenza probatoria privilegiata alla veridicità sostanziale di tali dichiarazioni, il cui contenuto intrinseco può essere oggetto di prova contraria senza necessità di esperire lo speciale procedimento della querela di falso.
Tali dichiarazioni rappresentano tra l’altro solo elementi indiziari i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.
Con tale motivazione la Corte di cassazione con la sentenza 26140 del 3 novembre ha accolto il ricorso di un contribuente, ribaltando l’esito della Ctr.