L'attività di accertamento della guardia di finanza e degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio; deve, pertanto, escludersi che le risultanze emerse dall'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, non possano costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso, sottesa per il solo fatto della mancata immediata contestazione al contribuente in sede di verifica.