Ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Federazione russa il cittadino russo che dispone di un'abitazione permanente sia in Russia che in Italia deve considerarsi residente in Italia qualora ivi abbia le relazioni personali ed economiche più strette: nel caso di specie il contribuente svolgeva attività di consulenza commerciale in Italia dove aveva anche una relazione sotto forma di convivenza di fatto a Milano.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 26638 del 10 novembre 2017 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.