La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
Lo ha ribadito la cassazione con l’ordinanza n. 25552 del 27 ottobre con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un contribuente rendendo in tal modo definitivo il verdetto di appello che aveva escluso la sussistenza dei benefici “prima casa”, trattandosi di immobile di lusso con metratura superiore ai 240 mq.