È illegittimo l’accertamento fondato sui prezzi più alti indicati nei preliminari e, a tal fine, è irrilevante anche il valore del mutuo erogato agli acquirenti. Gli accordi definiti in sede preliminare, infatti, possono cambiare, con conseguente variazione del prezzo e, inoltre, gli istituti di credito prima della crisi dei mutui subprimes erogavano finanziamenti con molta più facilità.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26286 dello scorso 6 novembre con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.