In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dall'art. 13 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa" (cfr. anche Cass. n. 17386/2014).
Con questa massima che riprende le conclusioni delle Sezioni Unite (cfr. 9560/2014), la Cassazione con ordinanza n. 25292 del 25 ottobre ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, avverso l’amministrazione provinciale di Benevento.