E’ legittimo il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 per sospendere i rimborsi Iva in caso di notifica alla società richiedente di p.v.c. o di avvisi di accertamento: il fermo, infatti, ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche, attive e passive: ne consegue “l'applicabilità della norma anche ai rimborsi dell'IVA, fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario”.
Con questa motivazione la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25893 del 31 ottobre ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.