Quando il contribuente è momentaneamente assente, la notifica si considera avvenuta decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata al contribuente che lo informa del deposito dell’atto presso l’ufficio postale ma per il calcolo di questi 10 giorni occorre escludere il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della raccomandata informativa. La Suprema Corte, richiamando un precedente orientamento (Sezioni Unite, sentenze 1418/2012 e 11269/2016) ha chiarito che il termine di 10 giorni previsto va qualificato come termine a decorrenza successiva, applicando il criterio previsto dall’articolo 155 c.p.c.
Lo ha stabilito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25040/2017 depositata il 23 ottobre 2017 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente avverso una sentenza della Ctr Emilia-Romagna che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.