Nelle controversie di valore inferiore a 2582,28 euro si evita la nullità del ricorso con procura rilasciata al praticante avvocato non abilitato a difendere davanti alle commissioni tributarie solo se questo è stato sottoscritto anche dalla parte interessata.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25394 del 25 ottobre 2017, ha accolto il ricorso presentato da un Comune cassando senza rinvio la pronuncia impugnata.