Le dichiarazioni rese da terzi nel corso della procedura di accertamento sono utilizzabili nel processo tributario, ancorché caratterizzato dal divieto di prova testimoniale, quali indizi a supporto della pretesa dell'ufficio. La presunzione ha valore autonomo di prova della pretesa fiscale, senza necessita di riscontri documentali, se fondata, con criterio probabilistico e non di assoluta necessità su indizi che valutati singolarmente e nel loro complesso siano ritenuti dal giudice gravi, precisi e concordanti con giudizio incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Tal presunzione sposta sul contribuente l’onere della prova contraria.
Con questa motivazione la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25291 del 25 ottobre ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermandone l’operato in relazione alla contestazione dell’indebita deduzione di costi in quanto relativi ad operazioni inesistenti.