In tema di accertamento da indagini finanziarie, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24650 del 19 ottobre 2017 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto non era stata presa in considerazione da pare della Ctr la dichiarazione del padre del contribuente, resa in sede penale, secondo cui le movimentazioni risultanti dal conto corrente non erano allo stesso imputabili ma trovavano giustificazione nell’attività di impresa del figlio.