In tema di perdite su crediti, il contribuente è tenuto ad operare la deduzione soltanto nell'esercizio in cui acquisisca la certezza della perdita e (soprattutto) della sua entità, certezza che, in caso di procedure concorsuali, si presume acquisita al momento di apertura delle stesse, con prova contraria da fornirsi a cura del contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23330 del 6 ottobre 2017 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo legittimo l’avviso di accertamento (per l’anno 1994) con cui era stata constatata l’indebita deduzione delle perdite su crediti vantati dalla società contribuente nei confronti di debitori dichiarati falliti nell’arco temporale compreso tra il 1982 e il 1992, perdite ripartite, a decorrere dal 1994, in più esercizi sulla base di un piano di ammortamento quinquennale.