Deve ritenersi prescritto il reato di omessa dichiarazione Iva nonostante la sentenza C-105/14 nota come “Taricco”, pubblicata dalla Corte di giustizia europea, secondo cui per il giudice italiano ha il dovere di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione europea come i termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati, dovendosi ritenere che non si grave la frode fiscale con indice quantitativo di gravità pari ad euro 105.700,00 a fronte di fattispecie nella quale non si rilevano condotte ulteriori rispetto a quella di mera omessa dichiarazione.
Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 45751 del 5 ottobre con cui ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia avverso una sentenza del Tribunale di Padova che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato in quanto il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/2000 (per un’Iva evasa di 155.700 euro) doveva considerarsi prescritto.