In costanza di memorie post verifica ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, l'Ufficio non è obbligato a fare risultare, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente e le ragioni per cui non siano state accolte.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 21408 del 15 settembre scorso con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.