Il credito d'imposta per nuovi investimenti (legge 388/2000) è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree svantaggiate. Perché sussista il requisito della strumentalità indicato è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente attiva nel territorio. Nel caso di un capannone ceduto a terzi per finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, l'agevolazione deve ritenersi non spettante.
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 20810 del 6 settembre accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate.