In tema di spese di lite, il giudice può operare la compensazione, totale o parziale, solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 14969 del 15 giugno con cui ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva lamentato la violazione, da parte della Ctr Lombardia, degli artt. 15 comma 1 d.lgs. 546/1992, 92 comma 2° c.p.c. e 24 Cost., per aver disposto la compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio, in assenza di soccombenza reciproca delle parti o di gravi ed eccezionali ragioni.
La Cassazione ha ricordato il consolidato l'orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n, 6279) per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).