In tema di imposta di registro, l'enunciazione nell’ambito dell’avviso di rettifica e liquidazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore è sufficiente a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Infatti la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa per cui, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore , e non sussiste la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 14426 del 9 giugno con cui ha rigettato il ricorso di due contribuenti destinatari (in quanto obbligati in solido) di un avviso di rettifica di valore conseguente alla stima dell’immobile compravenduto.