In tema di accertamenti bancari eseguiti nei confronti di una società, l'ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal dpr 600/1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società.
Inoltre negli accertamenti induttivi, ancorché relativi alle movimentazioni bancarie, l'amministrazione deve tenere conto delle componenti negative di reddito purché siano emerse dagli accertamenti compiuti o indicate dal contribuente; infatti nell'ipotesi in cui la parte intende circoscrivere la pretesa esercitata nei suoi confronti, deducendo che l'ammontare dei ricavi determinato induttivamente debba essere ridotto delle spese occorse per la loro realizzazione, deve dimostrare l’esistenza di tali spese quanto meno attraverso presunzioni, di modo che in difetto di prova l'abbattimento dei ricavi in ragione di costi non dimostrati non può essere operato presuntivamente d'ufficio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 14089 del 7 giugno con cui ha accolto parzialmente il ricorso proposto da una società immobiliare.