Il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti, sia nell'ipotesi di cui all'art. 9 che in quella minore di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma lite potenziale, all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13737 del 31 maggio con cui ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.