Il reato di dichiarazione infedele è di natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale sicché alcun rilevanza assume, ai fini della integrazione del reato, la successiva dichiarazione integrativa effettuata anni dopo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 27967 del 6 giugno 2017 che ha respinto il ricorso della Procura che nel proprio ricorso ha evidenziato l’errore del Gup nel ritenere non integrata la fattispecie di infedele dichiarazione di cui all’art. 4 del D.lgs. 74/2000 il superamento delle soglie ivi indicate concretizzatosi nella dichiarazione integrativa: ciò in virtù della natura istantanea del reato de quo che si consumerebbe solo con la dichiarazione annuale mentre non avrebbero rilevanza alcune le dichiarazioni integrative. Secondo la Procura, invece, la condotta del contribuente andrebbe valutata nel suo complesso ovvero tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni integrative ben potendo le stesse portare elementi nuovi o rettificare elementi precedenti così da integrare profili penali.