In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 13913 del 5 giugno dirimendo un contrasto interpretativo sorto sul punto e sostanzialmente concordando con la sentenza della Ctr che aveva rigettato la doglianza di Equitalia sottolineando come la giurisdizione del giudice tributario include anche le controversie relative all’opposizione agli atti esecutivi quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo.