In tema di contenzioso tributario, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell'avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dall'art.31 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13319 del 26 maggio con cui ha rilevato la nullità del giudizio di primo grado per cui la Ctr del Lazio avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa alla Ctp di Roma ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del d. lgs. 546 del 1992; di conseguenza è stata cassata la sentenza con rinvio della controversia dinanzi alla commissione tributaria provinciale.