La definizione agevolata di una controversia avente a oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13282 del 26 maggio con cui ha accolto il ricorso di un contribuente destinatario di un avviso di accertamento Irpef per recupero delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta che, nel frattempo, aveva aderito al condono ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 289 del 2002 in relazione a un pvc elevato per il mancato assoggettamento a ritenuta d’acconto di compensi da lavoro dipendente.