In tema di imposta sul valore aggiunto, lo "status" di società non operativa risultante dall'applicazione dei parametri previsti dall'art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994, non è permanente, ma va accertato anno per anno, ben potendo una società essere non operativa in quello successivo, con la conseguenza, ai fini del divieto di rimborso posto dall'art. 3, comma 45, della L. 662/1996, che il calcolo effettuato in base ai parametri legislativi relativi alla dichiarazione di un solo anno è insufficiente a dedurre l'assoluta non operatività della società o la sua non operatività per il periodo oggetto della parametrazione.
Inoltre lo status di start up rappresenta in astratto una valida ed oggettiva giustificazione idonea ad impedire il livello minimo di ricavi che il giudice di merito deve specificamente valutare.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 12829 del 22 maggio con cui ha accolto il ricorso di una società.