Quando il contribuente si trasferisce in un luogo sconosciuto, e non risulta abitazione, ufficio o azienda, nel comune dove deve essere notificato l’atto, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 11394 del 9 maggio con cui ha accolto il ricorso di un contribuente, rinviando la controversia ad altra sezione della Ctr Umbria che dovrà verificare la legittimità della notifica agli irreperibili eseguita ai sensi dell’art. 60 lett. e) del dpr 600 del 1973.