L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 d.P.R. 600/73), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo. La sentenza che non si conformi a tale principio è quindi affetta da nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11824 del 12 maggio con cui ha accolto il ricorso di una società di persone e dei relativi soci.