In tema di IVA dovuta su merci esportate in regime di sospensione d'imposta, la dichiarazione di intento dell'esportatore abituale, prevista dall'art. 8, comma primo, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa all'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate nell'anno precedente (c.d. "plafond"), fissa, a condizione che detto ammontare sia superiore al dieci per cento del complessivo volume d'affari, il limite quantitativo monetario utilizzabile ai fini della possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. Il cessionario che acquista beni o servizi in sospensione d’imposta in eccedenza rispetto al plafond è tenuto al pagamento dell’IVA.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10090 dello scorso 21 aprile con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.