In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, alla stregua di quanto sancito dall'art. 52, comma 2 bis, del d. P. R. 26 aprile 1986, n. 131, è nullo per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate abbia revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", qualora la motivazione dell'atto faccia riferimento a "controlli d'ufficio effettuati" e "risultanze della documentazione allegata agli atti", di fatto non allegati, né precedentemente noti al contribuente, né riprodotti nell'avviso stesso, atteso che l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11623 dell’11 maggio con cui ha accolto il ricorso di un contribuente annullando l’avviso con cui l’amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni “prima casa”senza allegare le planimetrie catastali che dimostravano che il bene acquistato era di lusso.