Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la falsità può anche essere riferita ai soggetti con i quali è intercorsa l'operazione, configurandosi l'inesistenza soggettiva allorquando venga ivi riportata l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti dell'operazione imponibile al fine di evadere l'IVA o le imposte dirette.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20875 del 2 maggio con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal rappresentante legale di una società di autotrasporti confermando la misura cautelare del sequestro di beni “per equivalente” disposta, tra l’altro, in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta tramite uso di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. n. 74/00.