La dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo, solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto a impedire l'ispezione documentale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10527 del 28 aprile con cui ha accolto il ricorso di un curatore di un fallimento di una società il cui reddito era stato determinato induttivamente sulla base di un’indagine finanziaria condotta sui conti correnti intestati alla società stessa.