La procedura di accertamento tributario fondata sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in seguito al contraddittorio con il contribuente e sempreché conduca ad uno scostamento, rispetto al reddito dichiarato, rappresentativo di una grave incongruenza: per questo motivo non può essere sufficiente un lieve scostamento a giustificare un avviso di accertamento.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10271 del 26 aprile con cui ha accolto il ricorso di una società umbra esercente attività di produzione gelati.