Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e l'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 9845 del 19 aprile scorso con cui ha accolto il ricorso di Equitalia.