Il contribuente che omette di provvedere all'autofatturazione delle operazioni imponibili Iva paga le sanzioni anche se muta il panorama legislativo. Trattasi, invero, di violazione, il cui regime sanzionatorio, originariamente contenuto nell'art. 41, quarto comma, d.lgs. n. 633 del 1972, poi abrogato dall'art. 16 d.lgs. n. 471 del 1997, è rinvenibile nell'art. 6, comma 1, d.lgs. 471 cit., che sanziona la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA, mentre il successivo comma 8 determina i margini del quantum della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 9505 del 12 aprile 2017, ha rigettato il ricorso di una società confermando l’avviso di irrogazione sanzioni emesso per omessa e incontestata auto fatturazione di operazioni Iva.