Sono frequenti i casi in cui l’Amministrazione Finanziaria, a seguito di controllo formale ex art. 36 –ter, D.P.R. 600/1973, chieda la documentazione comprovante la definitività delle imposte assolte all'estero ai fini del riconoscimento del «foreign tax credit».
E’ prassi dell’Amministrazione Finanziaria, in tali casi, ritenere insufficiente la documentazione probatoria prodotta dal contribuente, indicando la necessità di esibire documentazione dalla quale risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e le imposte ivi pagate a titolo definitivo debitamente vistate dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato estero.