La Corte di Cassazione, con la sentenza 26295 depositata il 20.12.2016, ha affermato che è nullo l’avviso di accertamento firmato dall’impiegato della carriera direttiva e non dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’ufficio locale, se non si dimostra l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’Ufficio.