L’omesso versamento dell’IVA da parte del contribuente, negli ultimi anni, è sempre più imputabile alla crisi di liquidità che caratterizza la condizione di molte imprese/professionisti. La questione è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale; tuttavia, in generale:
PER LA CASSAZIONE: la crisi di liquidità non esclude la configurabilità del reato, posto che:
- il contribuente dovrebbe gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere ai versamenti dovuti (accantonando per tempo l’Iva incassata per rivalsa sulle fatture emesse)
- l’incapacità economica non può rappresentare una causa di forza maggiore (ex art. 45, C.p.)
- non può essere invocata la esimente dello stato di necessità (ex art. 54, C.p.) per mancanza del requisito del pericolo di danno grave alla persona.