Dal 1/08 al 31/08 opera la “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso, applicabile:
- per la proposizione del ricorso e degli appelli
- per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 gg) e del resistente (60 gg)
- per gli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Al contrario, la sospensione non opera per tutti i termini aventi “natura amministrativa”.