Dal 1° al 31 agosto opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso.
In particolare, tale sospensione si applica per il decorso del termine, tra l’altro:
Per gli avvisi bonari, al contrario, la sospensione opera dal 1/08 al 4/09, cioè per 4 giorni in più.
La sospensione feriale si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili in tale situazione per l’impugnazione.