Dal 1° al 31 agosto opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso.
In particolare, tale sospensione si applica: ai ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie; alla costituzione in giudizio; al deposito di memorie e documenti; al reclamo/mediazione; agli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Il DL 193/2016 ha esteso la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre:
- al pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli (automatizzati e formali), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- alla trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate (questionari; accertamenti ex art. 36-ter Dpr 600/73; ecc.) o da altri enti impositori.
Ha, inoltre, disposto, con norma di interpretazione autentica, che:
- la “sospensione feriale” (dal 1/08 al 31/08) prevista per i la sospensione dei “termini processuali”
- si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili in tale situazione per l’impugnazione.