L’applicazione della regola prezzo-valore in sede di cessione immobiliare richiede, tra l’altro, la dichiarazione resa al notaio contestualmente alla stipula dell’atto, con cui l’acquirente manifesta la volontà di volersi avvalere di detto regime fiscale.
L’Agenzia, che inizialmente negava la possibilità di integrare l’atto originario con tale volontà in tempi successivi (come ammesso per l’agevolazione “prima casa”), alla luce della sentenza della Consulta n. 6/2014 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 1 della L.f. 2006, ha mutato orientamento.
Attualmente la giurisprudenza tende, peraltro, a far rientrare nell’ambito del prezzo-valore anche i trasferimenti immobiliari coattivi (trasferimenti realizzati in sede di espropriazione forzata, a seguito di pubblico incanto o di accoglimento di domanda riconvenzionale ex art. 2392). In tale ambito viene rivisto il principio della dichiarazione contestuale. Secondo il Notariato (Studio 133-15-T) la Consulta richiede necessariamente, per la sua concreta applicazione, sia ammessa la dichiarazione “postuma” laddove l’amministrazione finanziaria non abbia già attivato la propria azione accertativa con scadenza triennale.