La Corte di Giustizia Ue è recentemente tornata ad occuparsi del diritto alla detrazione IVA.
Nella causa C-516/14 viene affermato che una descrizione “generica” dei servizi prestati:
Nella causa C-518/14, i giudici UE affermano che la “rettifica” della fattura non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto alla detrazione dell’Iva esercitato sulla fattura rettificata, non verte sull’anno in cui tale fattura è stata emessa, ma sull’anno in cui tale fattura è stata rettificata.
Infine, nell'ipotesi in cui un soggetto faccia costruire un edificio e lo venda a un prezzo inferiore ai costi di costruzione, detto soggetto ha diritto alla detrazione integrale dell'IVA assolta per la costruzione, e non solo alla detrazione parziale, in proporzione alle parti del fabbricato che l'acquirente destina ad attività economiche. Il fatto che l’acquirente ceda gratuitamente l’utilizzo di una parte dell’edificio ad un terzo non ha alcun rilievo (sentenza 22/06/2016 n. C-267/15).